Obbligo di mediazione anche per le domande riconvenzionali.
- annalisadami
- 29 giu 2016
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Trib. Verona Sez. III, Ord., 12 maggio 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado promossa da
A.M.R. (C.F. (...)) con l'avv. ZIVIANI PAOLA
ATTRICE
contro
L. e L.M. con l'avv. RUFFO RICCARDO
CONVENUTI
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 maggio 2016 R.A.M. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale L. e L.M. per sentirli condannare al pagamento in proprio favore della somma di Euro 20.000,00 o di quella maggiore o minore che fosse risultata accertata in corso di causa e per sentire pubblicare la sentenza, che avesse accolto le sue domande, sul quotidiano l'Arena.
A sostegno delle domanda l'attrice, dopo aver premesso di gestire, insieme al proprio figlio, una rivendita speciale secondaria di valori bollati al piano terra dell'edificio ove è ubicato il tribunale civile e penale di Verona, ha dedotto che i convenuti, suoi concorrenti, in quanto titolari di una tabaccheria e rivendita di valori bollati posta a distanza di poche centinaia di metri dalla predetta rivendita, avevano esposto, per circa due mesi, un articolo del quotidiano veronese "L'Arena" del 26 aprile 2015 nel quale era stato riferito che il figlio dell'attrice, il giorno precedente al predetto, era stato controllato dalla polizia ferroviaria e trovato in possesso di alcune marche da bollo apparentemente contraffatte.
Secondo l'attrice l'esposizione di quell'articolo aveva avuto l'unico scopo di screditarla e diffamarla davanti ai clienti della tabaccheria Marchiotto (soprattutto avvocati e segretarie di studi legali) e presso gli uffici comunali che avevano bandito la gara per l'assegnazione dei citati locali proprio nel predetto periodo.
L'attrice ha individuato espressamente il fondamento della propria domanda risarcitoria sia nel disposto dell'art. 2043 c.c., in relazione alla condotta di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità attribuita ai convenuti, sia in quello dell'art. 2598, comma 1 n.2 c.c. c.c. in tema di concorrenza sleale.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di procedibilità della domanda attorea per non essere stata preceduta dalla mediazione finalizzata alla conciliazione.
A prima vista, alla luce della prospettazione attorea, parrebbe esservi la necessità di far espletare sia la mediazione, tenuto conto del primo dei titoli di responsabilità invocato dalla ricorrente, sia la negoziazione assistita avuto riguardo all'entità della condanna richiesta sulla scorta del diverso e concorrente titolo di responsabilità.
Deve però escludersi che nel caso di specie possa trovare applicazione il disposto dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 132 del 2015 che, come già affermato da questo giudice in altro provvedimento, effettivamente consente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità.
Infatti l'ambito di applicazione di tale norma, la cui legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24, comma 1, Cost è alquanto dubbia, ad avviso di questo giudice, va limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse.
Si può pensare, a titolo esemplificativo, al caso della domanda di condanna la pagamento di una somma fino ad Euro 50.000,00 che si fondi su un contratto agrario, che come tale è soggetta sia a negoziazione assistita che al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'ispettorato agrario, o a quello di una domanda di condanna al pagamento di una somma fino ad Euro 50.000,00 fondata su una ipotesi di responsabilità professionale alla quale sia connessa una domanda relativa ad un contratto assicurativo, atteso che mentre la prima è soggetta a negoziazione assistita la seconda soggiace a mediazione.
Il caso in esame esula dall'ambito di applicazione della norma succitata in virtù del disposto dell'art. 3, comma 1, primo periodo del D.L. n. 132 del 2014 che esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, quale è la presente in relazione alla prospettata condotta di diffamazione;
P.Q.M.
Assegna alle parti termine di quindici giorni dal momento della comunicazione del presente provvedimento per presentare l'istanza di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 13 ottobre 2016 h.9.30.
Così deciso in Verona, il 12 maggio 2016.
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.
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