Attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari. Pubblicato in G.U. il D.M. 17 marzo 2015 n. 5
- annalisadami
- 3 mag 2016
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Pubblicato in G.U. il D.M. 17 marzo 2015, n. 58, contente il Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.
Il Regolamento in sintesi.
Entrerà in vigore il 17 maggio 2016 e disciplina i requisiti per accedere al tirocinio, le modalità di presentazione della domanda e dello svolgimento dello stesso, nonché tutte le ipotesi di incompatibilità.
Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario:
1) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;
2) essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsto dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
3) aver già svolto il periodo di tirocinio previsto dall'art. 41, comma 7, L. 31 dicembre 2012, n. 247, che dispone che in ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
I capi degli uffici giudiziari in cui viene svolto il tirocinio elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.
La domanda può essere redatta su supporto analogico o digitale; deve essere indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato;
La domanda deve contenere l'auto attestazione:
- del possesso dei requisiti sopra elencati;
- il punteggio di laurea;
- la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui al citato art. 41, comma 7, L. 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;
- ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.
Durata. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può durare al massimo dodici mesi.
Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio abbia una durata di almeno sei mesi.
Attività del praticante avvocato:
- assistenza al magistrato;
- studio dei fascicoli e del relativo approfondimento giurisprudenziale e dottrinale;
- predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- assistenza all'udienza e alle camere di consiglio.
Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
Compenso. Per il tirocinio non è previsto nessun compenso e non si determinano alcun rapporto di lavoro subordinato e obblighi previdenziali e assicurativi.
Incompatibilità:
1) il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio;
2) durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.
3) l'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.
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