Omicidio stradale e lesioni personali stradali.
- annalisadami
- 7 mar 2016
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Il Senato nella seduta del 2 marzo 2016, ha approvato, in via definitiva, con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti il provvedimento recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”.
In breve:
OMICIDIO STRADALE (art. 589 bis c.p.)
chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni;
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni;
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Quest’ultima pena si applica anche:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Se il soggetto responsabile di omicidio stradale si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e, comunque, non potrà essere inferiore a cinque anni.
LESIONI PERSONALI (art. 590 bis c.p.)
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Nel caso l’autore sia in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Se, comunque, ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
Se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e, comunque, non potrà essere inferiore a tre anni.
REVOCA DELLA PATENTE
Alla condanna o al patteggiamento per omicidio o lesioni stradali consegue automaticamente la revoca della patente.
L’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca (per omicidio) o 5 anni (per lesioni). Il termine è aumentato nelle ipotesi più gravi.
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